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Ordinanza — n. 50159/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding invoice irregularities and contradictory acquittal on non-existent operations charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50159/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that invoice irregularities prevented conviction for issuing invoices for non-existent operations. The appellant argued the invoices lacked minimum requirements and that a prior acquittal on the same charge created a contradiction. The court ruled the first complaint unfounded because formal irregularities do not invalidate invoices if they serve as cost deduction titles, and the second complaint was rejected due to distinct legal grounds for the prior acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000; Art. 21 comma 2 D.P.R. n. 633/1972: Formal irregularities in invoices do not constitute the crime of issuing invoices for non-existent operations if the documents remain suitable for cost deduction purposes, and prior acquittals on the same charge do not create a contradiction if based on different legal grounds.

Parole chiave

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issuing invoices for non-existent operations invoice formal irregularities contradictory acquittal cost deduction title inadmissible appeal fatture fittizie omissione della contabilità irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000
Considerato che il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato alla luce del principio - che ben si attaglia al caso di specie, trattandosi di indicazione generica della causale della prestazione fatturata - giusta il quale integra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs.
Art. 21 comma 2 D.P.R. n. 633/1972
74/2000, deduce l'inosservanza della legge penale incriminatrice perché le fatture oggetto di contestazione non avrebbero i requisiti minimi per poter essere considerate tali, quali richiesti dall'art. 21, comma 2, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
74 dell 2000, sicché non era ravvisabile alcuna contraddittorietà tra le due statuizioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 8 d.lgs. 74/2000
Considerato che il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato alla luce del principio - che ben si attaglia al caso di specie, trattandosi di indicazione generica della causale della prestazione fatturata - giusta il quale integra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs.
art. 2 d.lgs. 74/2000
633/1972, essendo peraltro l'imputato stato contraddittoriamente assolto, già in primo grado, dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 al medesimo parimenti contestato;
art. 616 cod. proc. pen
74 dell 2000, sicché non era ravvisabile alcuna contraddittorietà tra le due statuizioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 25033 del 02/03/2016, De Luca
74 del 2000) la consegna di fatture emesse che pur presentino irregolarità sul piano formale (Sez. 3, n. 25033 del 02/03/2016, De Luca, Rv.
Sez. 3, n. 50628 del 15/10/2014, Rizzo
267194), ma non tali da renderle inidonee a costituire titolo per il contribuente ai fini della deduzione del costo relativo (in questi limiti va infatti applicato l'invocato principio sancito da Sez. 3, n. 50628 del 15/10/2014, Rizzo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI MICHELE nato a CAMPAGNA il 07/11/1964 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Michele Guarnieri, condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, deduce l'inosservanza della legge penale incriminatrice perché le fatture oggetto di contestazione non avrebbero i requisiti minimi per poter essere considerate tali, quali richiesti dall'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, essendo peraltro l'imputato stato contraddittoriamente assolto, già in primo grado, dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 al medesimo parimenti contestato;

Considerato che il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato alla luce del principio - che ben si attaglia al caso di specie, trattandosi di indicazione generica della causale della prestazione fatturata - giusta il quale integra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000) la consegna di fatture emesse che pur presentino irregolarità sul piano formale (Sez. 3, n. 25033 del 02/03/2016, De Luca, Rv. 267194), ma non tali da renderle inidonee a costituire titolo per il contribuente ai fini della deduzione del costo relativo (in questi limiti va infatti applicato l'invocato principio sancito da Sez. 3, n. 50628 del 15/10/2014, Rizzo, Rv. 261390);

Rilevato che è del pari manifestamente infondato - oltre che all'evidenza generico - il secondo profilo di doglianza, avendo la sentenza specificato che ben diverse erano state le ragioni dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 dell 2000, sicché non era ravvisabile alcuna contraddittorietà tra le due statuizioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novem