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Ordinanza — n. 50158/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against a partial reform sentence applying agreed penalties are declared inadmissible due to waiver of other grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50158/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared six cassation appeals inadmissible against a second-instance judgment that partially reformed a sentence by applying agreed penalties. The appellants argued for lighter sanctions or acquittal based on specific legal grounds, but the court noted that their agreement to the penalties constituted a waiver of other grievances. Consequently, the appeals were rejected under the procedural rule requiring waiver of non-legal issues when parties settle on penalties.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 599 bis, c.p.p.: When parties agree on penalties in a settlement, they waive the right to raise other grievances in the cassation appeal, rendering such appeals inadmissible unless the penalty itself is illegal.

Parole chiave

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waiver of grievances agreed penalties inadmissible appeal partial reform sentence procedural waiver diritto di ricorso delle associazioni traffico aggravato di stupefacenti concorso di domande d'estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973
pen., in parziale riforma della sentenza impugnata, ha applicato loro le pene dai medesimi concordate con il pubblico ministero per il reato di cui all'art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973;
art. 129 cod. proc. pen
con riguardo al trattamento sanzionatorio, mentre i restanti ricorrenti lamentano violazione di legge e - talvolta - vizio di motivazione, con particolare riguardo al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
pen.; Rilevato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.
277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARNICELLI ANNA nato a NAPOLI il 14/12/1970 CARNICELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 07/11/1959 CARNICELLI SILVANA nato a NAPOLI il 12/11/1972 DE STEFANO LUCIA nato a NAPOLI il 20/02/1987 GIAME' SALVATORE nato a NAPOLI il 25/09/1987 NICOLETTI GENNARO nato a NAPOLI il 22/07/1968 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Carnicelli Anna, Carnicelli Salvatore, Carnicelli Silvana, Nicoletti Gennaro, Giamè Salvatore e De Stefano Lucia hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31 marzo 2023, con cui la Corte di appello di Napoli, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod.. proc. pen., in parziale riforma della sentenza impugnata, ha applicato loro le pene dai medesimi concordate con il pubblico ministero per il reato di cui all'art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973;

Considerato che i ricorrenti Carnicelli Silvana e Nicoletti Gennaro deducono il vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. con riguardo al trattamento sanzionatorio, mentre i restanti ricorrenti lamentano violazione di legge e - talvolta - vizio di motivazione, con particolare riguardo al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni che nella specie non ricorrono per alcuno dei ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascuna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1