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Ordinanza — n. 50157/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds; generic complaint on sentencing rejected by Italian Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50157/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Marco Glisenti's appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of his grounds. Glisenti argued a defect in the lower court's reasoning regarding his sentencing, but failed to provide specific legal arguments. The court rejected this because the appellate decision adequately justified the penalty based on the severity of his conduct and his extensive criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the appellant fails to articulate specific legal arguments regarding the motivation of the sentence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest unfoundedness grounds defect in motivation sentencing justification procedural costs award riesame dell'entità pena sanzioni pecuniarie esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GLISENTI MARCO (CUI 05LYG2P) nato a GENOVA il 26/12/1949 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Glisentv Marco risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo. Il ricorrente lamenta un vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio in modo alquanto generico, senza prospettare motivi di legittimità. La decisione impugnata, peraltro, motiva adeguatamente sulla pena rilevando la gravità della condotta (in relazione all'elevato importo dei crediti inesistenti utilizzati) e ai numerosi precedenti dell'imputato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/20