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Ordinanza — n. 50156/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for omitted social security payments due to lack of valid notification proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50156/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Falduto Domenico Luca inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. The appellant claimed he failed to produce specific forms and argued that INPS notification was invalid because his ex-wife withheld documents out of spite, while the court found the notification legally valid via registered mail presumption. The court rejected the claim of lost connection without fault and dismissed the argument regarding the minor nature of the offense given the repeated omissions over the years.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; In proceedings for omitted social security contributions, notification is valid upon receipt presumption unless the recipient proves loss of contact without fault, and repeated omissions negate the argument of minor offense.

Parole chiave

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social security contributions notification validity registered mail presumption omitted payments procedural inadmissibility repeated offenses Cassazione ordinanza contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016 - dep. 13/10/2016, D'Alonzo
Sez. 3, n. 30176 del 17/01/2017 - dep. 16/06/2017, Zinni
26793801; vedi anche Sez. 3, n. 30176 del 17/01/2017 - dep. 16/06/2017, Zinni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALDUTO DOMENICO LUCA nato a REGGIO CALABRIA il 16/10/1978 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGI:0 CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Falduto Domenico Luca risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi; peraltro, il primo motivo (omessa produzione dei mod DM 10 per la prova del pagamento delle retribuzioni)non risulta proposto in appello.

2. Relativamente alla notifica dell'INPS per il pagamento nei tre mesi la Corte rileva la regolarità della notifica nella sede della società senza dimostrazione da parte del ricorrente di avere, senza colpa, perso i collegamenti con il luogo, limitandosi nel ricorso ad affermare che la ex moglie non gli aveva fornito le notifiche per dispetto ("In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza", dando luogo ad una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione" (Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016 - dep. 13/10/2016, D'Alonzo, Rv. 26793801; vedi anche Sez. 3, n. 30176 del 17/01/2017 - dep. 16/06/2017, Zinni, Rv. 27042601).

Inoltre, la sentenza rileva che anche dopo la citazione in giudizio (nei tre mesi successivi) nessun pagamento risulta avvenuto.

3. Anche l'ultimo motivo sulla particolare tenuità del fatto risulta infondato in quanto la decisione impugnata motiva rilevando come le omissioni sono state reiterate negli anni. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme