Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding conditional sentence suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Cesare Enzo inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The lower court had granted a conditional suspension of the sentence, which the appellant challenged by claiming the appellate judgment was null for omitting the first-instance penalty in its operative part. The court rejected this argument, ruling that the appellate decision merely reformulated the first-instance ruling without altering the substantive outcome, thereby confirming the suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and a procedural defect like the omission of a penalty in the operative part does not constitute nullity if the decision substantively confirms the original ruling.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARE ENZO nato a PISTOIA il 25/04/1970 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Cesare Enzo risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi.
2. La sentenza di primo grado, contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso in cassazione ha disposto la sospensione condizionale della pena. La nullità (per non avere nel dispositivo riportato la pena del primo grado) della sentenza di appello non sussiste in quanto la stessa riforma la decisione di primo grado limitatamente alla non menzione (che dispone), con la conferma nel resto. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.IMI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/1