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Ordinanza — n. 50154/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for copyright infringement as grounds are generic and repetitive of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50154/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and merely reiterated the arguments presented at the appellate level. The lower courts correctly identified that the defendant possessed counterfeit CDs and DVDs sold on the street, constituting the crime of receipt under Article 648 of the Penal Code. The court rejected the defendant's claim of lacking proof of illegal possession, noting that failure to justify the origin of the items serves as evidence of knowledge of their illicit source.

Regesto Legislator

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Art. 648 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and repetitive of the appealed judgment; mere doubt regarding the proof of illegal possession does not constitute a valid ground for cassation when the lower court has correctly applied the principle that unexplained possession implies knowledge of illicit origin.

Parole chiave

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copyright infringement crime of receipt counterfeit media inadmissible appeal generic grounds illegal possession SIAE trademark attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 648 c.p.
Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 c:od.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - Hamoudi
Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012 - Mbaye
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016 - Agyemang
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMMARO ANTONIO nato a NAPOLI il 08/04/1960 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Tammaro Antonio risulta inammissibile perché il motivo di ricorso è generico e in fatto, reiterativo dei motivi di appello.. La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che sussiste /oltre alla mancanza del contrassegno SIAEianche la abusiva riproduzione dei supporti - CD e DVD - desunta dalle copertine fotocopiate - anche il marchio SIAE - e dalle modalità di detenzione (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - dep. 04/11/2014, Hamoudi, Rv. 26086501), offerti in vendita in strada.

Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 c:od. pen. per la detenzione, dei supporti contraffatti, per la vendita: "Integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) musicali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C- 20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno (Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012 - dep. 01/02/2013, Mbaye, Rv. 25504501).

Il ricorrente esprime dei dubbi soggettivi e ritiene viziata la sentenza per mancanza di prova sulla ricettazione dei supporti. Tuttavia, nessuna prova di legale possesso risulta fornita dal ricorrente: «Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza» (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016 - dep. 07/12/2016, Agyemang, Rv. 26864301). Il ricorso sul punto, articolato in fatto non si confronta con le motivazioni della sentenza, ma in via del tutto generica ritiene sussistente un vizio della motivazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.I1v1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend