Cassation court dismisses appeal as merit review is prohibited; court upholds original conviction for workplace safety negligence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the argument requesting a re-evaluation of facts. The appellant argued that manual tools were insufficient, but the lower court had already adequately assessed the objective and subjective elements of the crime regarding workplace safety. The supreme court ruled that such factual evaluations are matters of merit and cannot be revisited in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation court cannot re-evaluate factual findings made by the lower court if the decision is adequately motivated, as such matters fall within the exclusive domain of merit review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTICHI MASSIMO nato a MODENA il 07/07/1962 avverso la sentenza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Antichi Massimo risulta inammissibile, per manifesta infondatezza de motivo, articolato in fatto; il ricorso richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato in quanto il ricorrente non aveva fornito ai lavoratori strumentazioni idonee per evitare infortuni in relazione al ritmo di lavoro dell'azienda (Tendi reggia manuale invece di una automatica, meccanizzata). Si tratta di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Infatti, quello che rileva non è la possibilità di uso di una macchina manuale (tutt'ora in commercio come prospettato dall'imputato) ma di uso di una macchina adeguata ai ritmi di lavoro dell'azienda (come rilevati e non smentiti dalla P.G.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso