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Ordinanza — n. 50151/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded facts and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50151/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Carbone inadmissible due to the manifest unfoundedness of his factual arguments. Carbone sought a re-evaluation of facts regarding his search of a seized boat, but the appellate court had already adequately addressed both the objective and subjective elements of the crime. The court rejected the request because the appeal merely reiterated generic grounds without presenting new evidence or correcting a genuine defect in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded in fact, as it requires a re-evaluation of facts not permitted by law or reiterates generic arguments without new evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness re-evaluation of facts criminal procedure search of seized property causa di sequestro revoca del sequestro libertà di navigazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ANTONIO nato a LOCRI il 24/05/1986 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Carbone Antonio risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto; il ricorso richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato in quanto il ricorrente è stato trovato a rovistare all'interno dell'imbarcazione sottoposta a sequestro e delimitata con segni ben visibili che evidenziavano il sequestro. Il ricorso è generico e reil:era i motivi di appello prospettando un vizio della motivazione non sussistente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e deila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2