Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and lack of merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and requested a prohibited re-evaluation of facts. The appellant argued against an aggravating circumstance based on the victims' age and mental state, but the court noted this was a discretionary merit assessment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, comma 1, n. 5 c.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal requesting a re-evaluation of factual merit regarding aggravating circumstances is inadmissible when the lower court's assessment of the victims' condition is discretionary and not subject to review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLI VILMO nato a SASSUOLO il 01/04/1972 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Poli Vilrno risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza dell'aggravante contestata di cui all'art. 61, primo comma, n 5, cod. pen. Infatti, rileva la Corte che le vittime erano ottantenni (Raineri Giorgio nato il 1937 e Ferrari Savinia nel 1940) con una scarsa lucidità e una "certa incapacità di orientarsi secondo criteri di normalità". Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Sul punto, del resto, il ricorso è generico e reiterativo del motivo di appello, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso