Italian Supreme Court dismisses appeal for theft as factual re-evaluation is barred in criminal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Cavalieri Romero inadmissible due to the manifest unfoundedness of its request for a factual re-evaluation. The lower court had already thoroughly assessed the theft claim, noting the absence of a theft report and the defendant's status as a site custodian. The court ruled that such factual determinations are non-reviewable in criminal appeals, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Criminal appeals cannot request a re-evaluation of facts already adequately motivated by the lower court, as such determinations remain non-reviewable in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLERI ROMERO nato il 28/05/1956 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Cavalieri Romero risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato in quanto nel cantiere sequestrato erano stati compiuti dei lavori con asportazione di materiali edili. La tesi del furto è stata ampiamente valutata dal giudice di merito con accertamenti insindacabili in sede di legittimità, rilevando l'assenza di denuncia di furto da parte del proprietario. La conoscenza della qualifica di custode emerge, per la sentenza impugnata, dagli atti e dalla consegna del foglio di sequestro al ricorrente nominato ivi custode. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Sul punto, del resto, il ricorso è generico e reiterativo del motivo di appello, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci