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Ordinanza — n. 50141/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50141/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50141/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino è inammissibile in quanto proposto contro atto non impugnabile in cassazione (rigetto di pronuncia del decreto penale). Il ricorrente non prospetta neanche una abnormità del provvedimento, ma solo un vizio della motivazione ("Non è abnorme, e quindi non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che l'invito a verificare il carattere "particolarmente tenue" dell'illecito contestato nell'imputazione non implica alcuna invasione delle competenze dell'organo requirente, ma appartiene all'attività di qualificazione giuridica propria del giudice)" Sez. U, Sentenza n. 20569 del 18/01/2018 Cc. (dep. 09/05/2018 ) Rv. 272715 - 01).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 50141/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente non prospetta neanche una abnormità del provvedimento, ma solo un vizio della motivazione ("Non è abnorme, e quindi non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che l'invito a verificare il carattere "particolarmente tenue" dell'illecito contestato nell'imputazione non implica alcuna invasione delle competenze dell'organo requirente, ma appartiene all'attività di qualificazione giuridica propria del giudice)" Sez. U, Sentenza n. 20569 del 18/01/2018 Cc. (dep. 09/05/2018 ) Rv. 272715 - 01).

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione ricusazione del pubblico ministero decreto di rinvio a giudizio tutela del processo decisionale impugnazione di decisioni amministrative ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINOnei confronti di: MONTALBANO FERDINANDO nato a TORINO il 07/10/1967 avverso il decreto del 08/06/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino è inammissibile in quanto proposto contro atto non impugnabile in cassazione (rigetto di pronuncia del decreto penale).

2. Il ricorrente non prospetta neanche una abnormità del provvedimento, ma solo un vizio della motivazione ("Non è abnorme, e quindi non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che l'invito a verificare il carattere "particolarmente tenue" dell'illecito contestato nell'imputazione non implica alcuna invasione delle competenze dell'organo requirente, ma appartiene all'attività di qualificazione giuridica propria del giudice)" Sez. U, Sentenza n. 20569 del 18/01/2018 Cc. (dep. 09/05/2018 ) Rv. 272715 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il