Cassation court dismisses appeal as groundless due to adequate trial court reasoning on crime severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the ground was found to be patently unfounded. The trial court correctly determined that the crime's gravity stemmed from high intent and prolonged conduct rather than the non-payment of a fine. Consequently, the court upheld the original sentence and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the ground is patently unfounded, as the lower court's reasoning on the severity of the conduct and the penalty's appropriateness is adequate and free from contradictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENEGATTI MASSIMO nato a FERRARA il 16/02/1959 avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Menegatti Massimo Luigi risulta inammissibile, perché il motivo è palesemente infondato. La sentenza impugnata/ con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità/ rileva che non può trovare applicazione la particolare tenuità del fatto in quanto il fatto risulta grave per l'elevata intensità del dolo e per la protrazione della condotta fin dopo l'accesso della PG. La motivazione sul mancato pagamento della sanzione amministrativa non risulta determinante per l'esclusione della particolare tenuità risultando sufficienti i motivi sulla gravità della condotta; infatti, la pena irrogata risulta superiore al minimo edittale, come espressamente evidenziato dal Tribunale.
Si tratta di una evidente valutazione di merito adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il