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Ordinanza — n. 50138/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50138/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50138/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Leonforte Francesco risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Il ricorso, articolato in fatto, è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, reiterando i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; non contiene quindi specifici motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello adeguatamente motiva rilevando come i controlli incrociati dell'emittente la fattura e l'inesistente ritorno di immagine della sponsorizzazione (peraltro per un importo sproporzionato di euro 49.000,00) comprovano l'inesistenza della prestazione; anche in assenza di riscontri dei pagamenti e dell'assoluta genericità dei contratti di sponsorizzazioni. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50138/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Anche relativamente alla prescrizione la decisione risulta corretta, in quanto richiama l'art. 17, comma 1 bis, d. Igs. 74 del 2000 che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione (oltre alle sospensioni della prescrizione riportati anche nel ricorso in cassazione; reato commesso il 29 settembre 2012, decisione impugnata dell'Il maggio 2022).

Parole chiave

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costi della campagna recupero dei costi contenzioso tributario inchiesta per frode fiscale spese di difesa sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., nonché delle spese in favore della parte civile che ha presentato memoria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONFORTE FRANCESCO nato a CATANIA il 31/08/1963 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Leonforte Francesco risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Il ricorso, articolato in fatto, è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, reiterando i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; non contiene quindi specifici motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello adeguatamente motiva rilevando come i controlli incrociati dell'emittente la fattura e l'inesistente ritorno di immagine della sponsorizzazione (peraltro per un importo sproporzionato di euro 49.000,00) comprovano l'inesistenza della prestazione; anche in assenza di riscontri dei pagamenti e dell'assoluta genericità dei contratti di sponsorizzazioni. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

2. Anche relativamente alla prescrizione la decisione risulta corretta, in quanto richiama l'art. 17, comma 1 bis, d. Igs. 74 del 2000 che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione (oltre alle sospensioni della prescrizione riportati anche nel ricorso in cassazione; reato commesso il 29 settembre 2012, decisione impugnata dell'Il maggio 2022).

3. L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione maturata - eventualmente - dopo la sentenza impugnata. L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso) ; (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., nonché delle spese in favore della parte civile che ha presentato memoria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen