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Ordinanza — n. 50137/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and generic grounds regarding copyright infringement charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50137/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Saftu Corneil Mihai inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and generic. The appellant challenged a second-instance judgment finding him guilty of copyright infringement for selling counterfeit CDs and DVDs without a SIAE label, arguing the court lacked expertise and failed to consider mitigating circumstances. The court rejected these arguments, noting that the public prosecutor directly verified the content of the discs, rendering expert testimony unnecessary, and that the defendant's extensive criminal record precluded generic mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded and generic, as the lower court correctly established criminal liability for the possession and sale of counterfeit audio supports based on direct evidence and the defendant's prior record.

Parole chiave

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copyright infringement counterfeit audio supports inadmissible appeal manifestly unfounded grounds SIAE label requirement criminal liability generic arguments contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - Hamoudi
Sez. 2, n. 5228 del 07.1.2012 - Mbaye
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAFTU CORNEL MIHAI nato il 13/01/1976 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Saftu Corneil Mihai risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che sussiste oltre alla mancanza del contrassegno SIAE anche la abusiva riproduzione dei supporti - CD e DVD - desunta dalle copertine fotocopiate - anche il marchio SIAE - e dalle modalità di detenzione (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - dep. 04/11/2014, Hamoudi, Rv. 26086501), offerti in vendita in strada. Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per la detenzione, dei supporti contraffatti, per la vendita: "Integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) music:ali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C- 20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno2 (Sez. 2, n. 5228 del 07/1.1/2012 - dep. 01/02/2013, Mbaye, Rv. 25504501).

Il ricorrente esprime dei dubbi soggettivi e ritiene viziata la sentenza per mancanza di perizia sui supporti. La decisione rileva che il teste di PG ha direttamente accertato il contenuto dei supporti e, quindi, non era necessaria la perizia. Il ricorso sul punto, articolato in fatto non si confronta con le motivazioni della sentenza, ma in via del tutto generica ritiene sussistente un vizio della motivazione.

2. Anche il motivo sula particolare tenuità del fatto risulta inammissibile in quanto la sentenza adeguatamente motiva rilevando il numero non esiguo dei supporti e le modalità della condotta, quali indici di insussistenza della particolare tenuità.

3. Anche l'ultimo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta inammissibile, in quanto, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimil:à, la sentenza evidenzia i numerosi precedenti penali dell'imputato, nell'assenza di elementi positivi. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a