Italian Supreme Court dismisses appeal as late, ruling material error correction does not extend appeal deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sergio Masenelli inadmissible because it was submitted after the statutory appeal deadline expired. Although the lower court had previously corrected a material error regarding the appellant's general information, the appellant argued this should have reset the appeal timeline. The court rejected this, citing precedent that such corrections only legitimize a cassation appeal against the correction itself, not the original judgment, and thus the appeal remained untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A correction of a non-essential material error in a sentencing order does not reopen the appeal period for the original judgment, limiting the remedy to a cassation appeal against the correction order itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASENELLI SERGIO nato a ROVERE VERONESE il 28/10/1956 avverso l'ordinanza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Masenelli Sergio (come integrato dalla memoria) è inammissibile perché l'appello è stato presentato dopo la scadenza dei termini di impugnazione, come esattamente rilevato dalla Corte di appello. La successiva correzione dell'errore materiale, con ordinanza del 10 marzo 2022, non incide sui termini per l'impugnazione: "L'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione. (Fattispecie relativa a correzione di errore riguardante il trattamento sanzionatorio, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avente ad oggetto il profilo della responsabilità penale)" (Sez. 3, Sentenza n. 13006 del 18/12/2014 Ud. (dep. 27/03/2015 ) Rv. 262995 - 01).
Nel caso in giudizio, del resto, la correzione ha riguardato solo le generalità (mero errore materiale non essenziale). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso