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Ordinanza — n. 50135/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming nullity for omitted interrogation under abbreviated trial rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Brembilla Graziano inadmissible, ruling that his arguments contradicted established case law. The appellant claimed nullity due to an omitted interrogation following an ex art. 415 notice, but the lower court had correctly applied precedent stating that choosing the abbreviated trial cures such invalidity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 415-bis c.p.p.; Art. 183 c.p.p.: The choice of the abbreviated trial procedure operates as a curative effect for nullities arising from the omission of the defendant's interrogation, thereby precluding the deduction of such nullity in subsequent appeals.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure omitted interrogation nullity of proceedings curative effect Corte di Cassazione procedural nullity sanating effect censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 415-bis c.p.p.
Il motivo unico del ricorso riguarda la nullità per l'omesso interrogatorio a seguito dell'avviso ex art. 415 cod.
Art. 183 c.p.p.
pen., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai !:;ensi dell'art. 183 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 415 cod. proc. pen
Il motivo unico del ricorso riguarda la nullità per l'omesso interrogatorio a seguito dell'avviso ex art. 415 cod. proc. pen.
art. 415-bis cod. proc. pen
Il motivo unico del ricorso riguarda la nullità per l'omesso interrogatorio a seguito dell'avviso ex art. 415 cod.
art. 183 cod. proc. pen
pen., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai !:;ensi dell'art. 183 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 39474 del 03/07/2014
Fattispecie, nella quale l'interrogatorio dell'imputato veniva espletato dal P.M., ma solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio" (Sez. 2, Sentenza n. 39474 del 03/07/2014 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREMBILLA GRAZIANO nato a OLGIATE MOLGORA il 16/07/1958 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Brembilla Graziano è inammissibile perché prospetta interpretazioni in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata della Cassazione. Il motivo unico del ricorso riguarda la nullità per l'omesso interrogatorio a seguito dell'avviso ex art. 415 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte, evidenzia che l'imputato ha scelto il rito abbreviato, con effetto sanante della invalidità: "L'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai !:;ensi dell'art. 183 cod. proc. pen.

Fattispecie, nella quale l'interrogatorio dell'imputato veniva espletato dal P.M., ma solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio" (Sez. 2, Sentenza n. 39474 del 03/07/2014 Ud. (dep. 25/09/2014) Rv. 260786 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso