Criminal appeal dismissed for being inadmissible as it merely reargues merits already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico D'Auciello inadmissible because its sole ground was a reiteration of arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The lower court had refused the defendant's request to downgrade the criminal conduct to 'minor' status under Article 73 of the Drug Trafficking Law, citing the location of the drug dealing at his home and his status as a house arrest violator. The Supreme Court upheld this decision as a reasoned and non-arbitrary assessment of the facts that remains unchallengeable at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance, as the cassation court cannot re-evaluate the merits of a case already decided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUCIELLO DOMENICO nato a ALTAMURA il 23/09/1972 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 157)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Domenico D'Auciello avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. L'unico motivo di ricorso dedotto è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha respinto la richiesta difensiva di riqualificare la condotta criminosa nell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sulla scorta delle modalità del fatto, avendo l'imputato - secondo quanto insindacabilmente accertato - posto in essere presso la propria abitazione un punto di spaccio presso il quale cedere a terzi la cocaina, commettendo, fra l'altro, il fatto in stato di arresti domiciliari, sempre in relazione a violazioni in materia di stupefacenti, elementi implicitamente ritenuti prevalenti rispetto al dato ponderale dello stupefacente detenuto, anche tenuto conto del più ampio contesto criminale in cui la vicenda in esame si colloca.
Trattasi di ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9