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Ordinanza — n. 49931/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments on drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49931/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a necessary critical analysis of the arguments supporting the appellate court's decision. The appellant challenged a reduced sentence for continued drug trafficking, arguing regarding the admissibility of a co-defendant's statements and the calculation of the penalty increase. The court rejected these claims, noting the generic nature of the arguments and the lack of substantive critique required by precedent.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not based on a necessary critical analysis of the arguments underpinning the contested decision, as the court's assessment of evidence and sentencing remains within the realm of factual evaluation unless legally flawed.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical analysis requirement drug trafficking conviction sentencing reduction co-defendant statements imputazione per reati di stupefacenti traffico di canapa divieto di cessione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 81, commi 2 e 3, cod. pen.
Corte cost. n. 186/2000
pen.), rilevata peraltro la genericità motivo di ricorso; che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
articolo 616 c.p
pen.), rilevata peraltro la genericità motivo di ricorso; che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. U n. 15208 del 25/02/2010
sez. 4 n. 40786 del 18/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIGBONOHAN SUNDAY nato il 24/11/1986 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato AIGBONOHAN Sunday ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Parma di condanna per cessione continuata di sostanze stupefacenti pesanti e leggere; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per- motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), sia con riferimento alla questione della ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni della ZANACCA, la quale, secondo quanto emerso dal compendio probatorio, era mera acquirente dell'imputato e mai sospettata di essere a sua volta detentrice di droga destinata a successiva rivendita (Sez. U, n. 15208 del 25/2/2010, Mills, Rv. 246584-01, in cui, in tema di prova dichiarativa, si è affermato che, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali e, quindi, al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità; sez. 4, n. 40786 del 18/7/2019, Rv. 273926-01, in cui si e ribadito che il divieto di utilizzazione erga omnes delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di indagato presuppone che a carico del soggetto sussistano indizi di reità già prima dell'assunzione delle sommarie informazioni); che avuto riguardo al trattamento sanzionatorio, rideterminato dai giudici del gravame, proprio quanto alla continuazione, essendo stato ridotto il relativo aumento in ragione della mancata certezza' del numero esatto delle cessioni, indicate del primo ,~e in 1725, dovendosi escludere la dedotta violazione di legge, alla luce del dettato normativo (art. 81, commi 2 e 3, cod. pen.), rilevata peraltro la genericità motivo di ricorso; che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emanuéle pi Salvo i L D 179 P0S1