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Ordinanza — n. 49930/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as groundless due to lack of specific factual and legal arguments in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49930/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Diego Scarcello against the Second Instance Court of Rome's judgment manifestly inadmissible. Scarcello challenged the finding of criminal responsibility, but the court found the lower court's decision properly motivated and free of logical or legal defects. Consequently, the appeal was rejected because the sole ground raised was too generic, failing to specify factual or legal grievances or address the arguments presented in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly generic and aspecific, failing to specify the reasons of complaint in fact and law or to confront them with the arguments of the contested judgment.

Parole chiave

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manifestly inadmissible appeal generic grounds of complaint lack of specific arguments criminal responsibility finding costs of proceedings domanda d'asilo di rom diritto a un difensore asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
L'unico motivo proposto è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCELLO DIEGO nato a ROMA il 01/10/1983 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 154)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Diego Scarcello avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità In ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio. L'unico motivo proposto è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha compiutamente argomentato in punto di responsabilità (si veda sul punto a pag. 4 della sentenza).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consi e estensore Il Preside