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Ordinanza — n. 49929/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific arguments and failure to critique lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49929/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nicolò Gianguzzo inadmissible due to a complete lack of specific arguments and necessary critique of the lower court's reasoning. The appellant raised general grievances regarding motivation and evidence without engaging with the specific factual analysis provided by the Court of Appeal of Messina. Consequently, the court upheld the original judgment, confirming the conviction and ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be grounded in specific criticisms of the lower court's reasoning; generic assertions devoid of concrete engagement with the judgment's motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific arguments Court of Cassazione procedural costs criminal appeal allegazioni di persecuzione contraddittorie delitto contro l'ambiente facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90
è preclusa dai limiti edittali ostativi previsti dall'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90 e la pena è stata determinata sulla scorta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
Art. 131-bis cod. pen.
Nicolò Gianguzzo ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: assenza di motivazione, insussistenza della prova in ordine ai profili di responsabilità, errata qualificazione del reato ascritto, mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e eccessività della pena.
art. 131-bis cod. pen
Nicolò Gianguzzo ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: assenza di motivazione, insussistenza della prova in ordine ai profili di responsabilità, errata qualificazione del reato ascritto, mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova a carico del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (si veda alle pagg.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGUZZO NICOLO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 14/06/1985 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 152)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nicolò Gianguzzo ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: assenza di motivazione, insussistenza della prova in ordine ai profili di responsabilità, errata qualificazione del reato ascritto, mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e eccessività della pena. Le doglianze contenute nel ricorso sono manifestamente infondate, in quanto assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Messina, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova a carico del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (si veda alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata).

La causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è preclusa dai limiti edittali ostativi previsti dall'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90 e la pena è stata determinata sulla scorta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 202