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Ordinanza — n. 49928/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49928/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49928/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAITTA GIUSEPPE nato a CATANIA il 04/05/1968 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato SAITTA Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di gr. 1061 di marijuana); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49928/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di gr. 1061 di marijuana); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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attenuazione della pena riesame dell'entità pena alleggerimento della pena sanzione sostitutiva peggioramento di uno stato anteriore pena pecuniaria sospesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAITTA GIUSEPPE nato a CATANIA il 04/05/1968 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato SAITTA Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di gr. 1061 di marijuana); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale valorizzato, ai fini del diniego delle generiche, i numerosi precedenti penali dell'imputato, ritenendoli indicativi di una spiccata tendenza a delinquere (sulle circostanze attenuanti generiche e sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emanuele Di Salvo ' DE POSITATA IN CANCELLI