Italian Court dismisses appeal against sentencing for illegal entry, citing inadmissible procedural grounds and manifest error standard.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Xie Guangyn and Wang Mengshun inadmissible without formalities. The applicants sought to challenge a sentence for illegal entry and fraud, arguing errors in legal qualification. The court ruled that such appeals are barred unless the legal error is a manifest one, which was not met here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if the alleged legal error is not a manifest one, requiring immediate and indisputable eccentricity relative to the charge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: XIE GUANGYN nato il 02/11/1970 WANG MENGSHUN nato il 24/08/1962 avverso la sentenza del 26/11/2019 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione Rilevato che XIE Guangyn e WANG Mengshun hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Mantova con la quale è stata loro applicata, su accordo delle parti, una pena per i reati di cui all'art. 603 bis, cod. pen. e 12, comma 5, d. Igs. n. 286/1998; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, legge 103/2017 citata), rilevato, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincubile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023-01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q..M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente , ,/ Gabriella Cappello Emanuele Di S4Ivo r-G L, p D E POSUFATA. IN CA., '