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Ordinanza — n. 49927/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing for illegal entry, citing inadmissible procedural grounds and manifest error standard.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49927/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Xie Guangyn and Wang Mengshun inadmissible without formalities. The applicants sought to challenge a sentence for illegal entry and fraud, arguing errors in legal qualification. The court ruled that such appeals are barred unless the legal error is a manifest one, which was not met here.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if the alleged legal error is not a manifest one, requiring immediate and indisputable eccentricity relative to the charge.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing judgment manifest error illegal entry procedural bar credito contestato motivi di cassazione procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
286/1998; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
pen.), proposti per motivi non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art.
Art. 444 cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi non deducibili ai sensi dell'art.
Art. 603 bis cod. pen.
Art. 12 comma 5 d. Igs. n. 286/1998
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi non deducibili ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal
sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino
283023-01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
281116-01); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: XIE GUANGYN nato il 02/11/1970 WANG MENGSHUN nato il 24/08/1962 avverso la sentenza del 26/11/2019 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione Rilevato che XIE Guangyn e WANG Mengshun hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Mantova con la quale è stata loro applicata, su accordo delle parti, una pena per i reati di cui all'art. 603 bis, cod. pen. e 12, comma 5, d. Igs. n. 286/1998; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, legge 103/2017 citata), rilevato, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincubile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023-01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q..M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente , ,/ Gabriella Cappello Emanuele Di S4Ivo r-G L, p D E POSUFATA. IN CA., '