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Ordinanza — n. 49925/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing, ruling judicial discretion on penalty calculation is not reviewable unless arbitrary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49925/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Hamdi and Tonuzi inadmissible regarding their criminal liability and sentencing. The appellants challenged the application of specific mitigating factors and the final penalty imposed by the Taranto Court of Appeal. The court ruled that once a judge applies the statutory criteria for sentencing, their evaluation of relevant elements falls within discretionary powers and is only reviewable for arbitrariness or illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The court's exercise of discretion in sentencing, provided it adheres to statutory criteria, is not subject to cassation review unless based on mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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judicial discretion in sentencing penalty calculation review inadmissible appeals arbitrary reasoning standard statutory sentencing criteria legittimazione ad agire legittimazione a ricorrere competenza territoriale alternativa

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis c.p.
Infatti, in punto di trattamento sanzionatorio va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l.
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
d.l. 23 maggio 2008, n. 2002
operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L.
L. 24 luglio 2008, n. 125
2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p.
art. 62-bis c.p
Infatti, in punto di trattamento sanzionatorio va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p.
art. 133 c.p
art. 62-bis cod. pen
4, n.44815 del 23/10/2015), visto che la Corte territoriale ha ampiamente motivato sia in ordine alla non concedibilità al Tonuzi dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen., sia sulla congruità della pena irrogata, avuto riguardo alla ritenuta assenza di elementi positivi a tal fine valutabili.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015
Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez.
sez. 4, n. 44815 del 23/10/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KALAJA HAMDI nato il 29/05/1999 TONUZI DENIS nato il 09/12/1996 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 143)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti da Kalaja Hamdi e Tonuzi Denis avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è inammissibile. Infatti, in punto di trattamento sanzionatorio va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4, n.44815 del 23/10/2015), visto che la Corte territoriale ha ampiamente motivato sia in ordine alla non concedibilità al Tonuzi dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen., sia sulla congruità della pena irrogata, avuto riguardo alla ritenuta assenza di elementi positivi a tal fine valutabili. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consig re estensore Il Pres