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Ordinanza — n. 49924/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for failure to critically analyze lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49924/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's arguments. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing that the court overlooked specific evidence and failed to properly weigh the defendant's social danger based on prior offenses. The court rejected this, citing established precedent that appeals must rigorously critique the reasoning of the decision being appealed.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal or cassation is inadmissible if the grounds raised are not supported by a necessary critical analysis of the arguments underlying the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility critical analysis requirement drug trafficking conviction procedural defect Italian Supreme Court riesame dell'entità pena scemata imputabilità gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Corte cost. n. 186/2000
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
309/1990; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMAI ISSAM nato il 28/05/1982 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato JAMAI Issam ha proposto ricorso/ con difensore. avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), sia con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, ancorata a saldi riferimenti probatori, ulteriori rispetto alle dichiarazioni della GALLETTI, che avuto riguardo al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale la maggior pericolosità sociale dell'imputato è stata collegata ad elementi certamente valorizzabili, quali la pluralità dei reati, anche analoghi, commessi nei cinque anni precedenti quello per cui è processo e il suo stabile inserimento nell'ambiente dello spaccio, così avendo escluso i giudici territoriali la mera occasionalità della ricaduta nel delitto; che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emanuele D