Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49923/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for traffic offense due to missed statutory filing deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49923/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant challenged a second-instance conviction for a traffic offense, but the appeal was submitted on March 8, 2023, exceeding the 45-day limit applicable to appeals against judgments with 30-day motivation periods. The court ruled that the procedural defect rendered the appeal void, resulting in a dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610 comma 5 bis c.p.p.; Art. 585 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible without formalities, and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal statutory time limit traffic offense conviction procedural defect court costs and fine deposito tardivo opposizione tardiva restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
c), codice strada; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Art. 544 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen., termine osservato dal giudice (essendo stata la sentenza depositata il 2/1/2023); che il termine per la impugnazione, pertanto, va calcolato ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. 186/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVA GHEORGHE nato il 20/04/1964 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato LEVA Gheorghe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato/qcper sentenza del Tribunale di Parma di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), codice strada; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge; rilevato che, nella specie, la sentenza impugnata è stata pronunciata il 9/12/2022, con termine per il deposito della motivazione indicato in giorni trenta, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., termine osservato dal giudice (essendo stata la sentenza depositata il 2/1/2023); che il termine per la impugnazione, pertanto, va calcolato ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., cosicché i 45 giorni previsti dalla legge devono ritenersi spirati il 22/2/2023, laddove il ricorso risulta depositato il successivo 8/3/2023; che alla inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000);

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emanuele/øiSalvo • /7 D E POS1TATA IN CANC7 ['ZIA IL C.M:CEL