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Ordinanza — n. 49922/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific criticism regarding personal drug use defense under Art. 75 DPR 309/90.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49922/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific criticism regarding the lower court's reasoning on personal drug use. The appellant argued that the seized drugs were for personal consumption, seeking to fit the facts under Article 75 of the DPR 309/1990, but failed to provide concrete arguments. The court rejected this because the appeal was merely assertive without engaging with the evidence or legal logic presented by the Court of Appeal of Lecce.

Regesto Legislator

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Art. 75 DPR 309/1990; Art. 616 c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it lacks specific criticism of the lower court's reasoning and is merely assertive without engaging with the evidence or legal arguments presented.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal drug use defense DPR 309/1990 Article 75 lack of specific criticism assertive appeal grounds falsa dichiarazione della parte testimone a carico partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 75 DPR 309/1990
Pasquale Cozza ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigraf5 deducendo vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della destinazione per uso personale dello stupefacente detenuto dal ricorrente, che avrebbe permesso la sussumibilità dei fatti nell'alveo dell'art. 75 D.P.R.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 75 D.P.R. 309/90
Pasquale Cozza ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigraf5 deducendo vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della destinazione per uso personale dello stupefacente detenuto dal ricorrente, che avrebbe permesso la sussumibilità dei fatti nell'alveo dell'art. 75 D.P.R.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZA PASQUALE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 13/12/1971 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 140)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pasquale Cozza ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigraf5 deducendo vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della destinazione per uso personale dello stupefacente detenuto dal ricorrente, che avrebbe permesso la sussumibilità dei fatti nell'alveo dell'art. 75 D.P.R. 309/90. Le doglianze contenute nel ricorso sono manifestamente infondate, in quanto assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Lecce, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova a carico del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'uso esclusivamente personale dello stupefacente (si veda sul punto pagina 3 della sentenza impugnata). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Con re estensore Il