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Ordinanza — n. 49921/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing order as procedural grounds are inadmissible under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sarr Doudou inadmissible without formalities. The appellant challenged a sentencing order based on incongruity of the sanction, but the court found these grounds non-deducible under specific procedural articles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 448 comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing orders based on incongruity of the sanction are inadmissible if the grounds are not deducible under the specified procedural provisions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing order challenge incongruity of sanction procedural time limits court costs and fine motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
309/1990; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
pen.), proposto per motivi (incongruità del trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 -bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (incongruità del trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art.
Corte cost. n. 186/2000
1, comma 50, legge 103/2017 citata); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (incongruità del trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR DOUDOU nato il 15/09/2000 avverso la sentenza del 17/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione Rilevato che SARR Doudou ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza del Tribunale di Torino con la quale è stata applicata al predetto, su accordo delle parti, una pena per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (incongruità del trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, legge 103/2017 citata); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Capp