Italian Court dismisses appeal against sentencing order as procedural grounds are inadmissible under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sarr Doudou inadmissible without formalities. The appellant challenged a sentencing order based on incongruity of the sanction, but the court found these grounds non-deducible under specific procedural articles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 448 comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing orders based on incongruity of the sanction are inadmissible if the grounds are not deducible under the specified procedural provisions.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR DOUDOU nato il 15/09/2000 avverso la sentenza del 17/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione Rilevato che SARR Doudou ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza del Tribunale di Torino con la quale è stata applicata al predetto, su accordo delle parti, una pena per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (incongruità del trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, legge 103/2017 citata); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Capp