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Ordinanza — n. 49919/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49919/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal filed by Yayah Muhammed inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the confirmation of his conviction for the crime specified in Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/1990, but the court found the grounds generic and lacking necessary critical analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it is merely a complaint already addressed to the appellate court without providing a critical analysis of the decision's arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection lack of critical analysis procedural costs award Cassa delle ammende fine traffico grave di stupefacenti commisurazione della pena minorile recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione e del tutto generici (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione e del tutto generici (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAYAH MUHAMMED nato il 22/06/1997 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato YAYAH Muhammed ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione e del tutto generici (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Eminuele i 'Salvo / i, , L D E P.0 S