Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible factual re-evaluation in criminal appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had factually determined that a large quantity of marijuana was intended for third parties based on the defendant's financial status and the presence of paraphernalia, rejecting a claim of personal use. The Court upheld this decision because the factual findings were logically sound and already adequately examined by the trial judge, making re-evaluation impermissible in a criminal appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal in a criminal proceeding is inadmissible if it contains censure on facts already adequately examined and rejected by the court of first instance with logically sound reasoning, as the appellate court cannot re-evaluate the evidence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARINCI ALARICO nato a ALATRI il 05/11/1986 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 132)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Alarico Carinci avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. I giudici di merito hanno logicamente ravvisato la destinazione a terzi dello stupefacente trovato in possesso del prevenuto sulla scorta degli elementi emersi, con particolare riguardo: all'elevato quantitativo di sostanza rinvenuta (pari a 851 dosi singole medie di marijuana), alle condizioni economiche dell'imputato, al rinvenimento di una somma non modesta in denaro contante nonché di due bilancini atti alla Desatura, oltre a materiale per il confezionamento.
Tali dati probatori hanno legittimamente indotto i giudicanti ad escludere che la droga fosse destinata ad un uso esclusivamente personale. Anche in ordine al diniego del fatto di lieve entità vi è congrua e logica motivazione, in relazione alla ritenuta prevalenza del dato ponderale sugli altri elementi richiamati dalla norma. La concessione delle attenuanti generiche corrisponde ad una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. Infine, il motivo sulla sospensione condizionale della pena è generico sotto il profilo estrinseco, non adducendo specifici ragioni in fatto e diritto a sostegno dell'invocata concessione del beneficio.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cessa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Co