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Ordinanza — n. 49916/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drunk driving conviction due to inadmissible merit arguments and burden of proof rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49916/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Gasparini inadmissible, upholding the lower court's conviction for drunk driving. Gasparini argued that the breathalyzer was uncalibrated and requested conversion of his prison sentence to a fine, but the court found these claims legally unfounded. The court ruled that the defense bears the burden to prove the device's malfunction and that the lower court's assessment of the defendant's personality is unreviewable.

Regesto Legislator

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Art. 186, co. 1 e 2 e 186, co. 2-bis, D. L. vo 285/92; In drunk driving cases, a positive breathalyzer result constitutes proof of intoxication unless the defense proves the device's lack of calibration, and requests for sentence conversion are subject to unreviewable factual assessments of the defendant's personality.

Parole chiave

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drunk driving conviction breathalyzer calibration burden of proof defense sentence conversion fine personality assessment inadmissible appeal criminal procedure burden revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 186, co. 1 e 2 e 186, co. 2-bis, D. L. vo 285/92

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARINI ROBERTO nato a PONTEVICO il 04/04/1961 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 130)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Roberto Gasparini ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, in data 10 dicembre 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Cremona il 10 maggio 2022 in relazione al reato ex artt. 186, co. 1 e 2 e 186, co. 2-bis, D. L. vo 285/92. Il ricorrente articola due motivi di doglianza, con cui lamenta, rispettivamente: violazione di legge e vizio di motivazione sulla certezza in ordine al presupposto della effettiva rilevazione dello stato di ebbrezza, non essendo a suo dire provato lo stato di ebbrezza, perché l'etilometro non era stato revisionato correttamente;

ViZiO di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte l'affermazione che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659 - 01).

Il secondo motivo di ricorso sviluppa inammissibili censure di merito, pretendendo di ottenere da questa Corte una nuova valutazione in ordine alla ric:hiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, a fronte di una sentenza che ha motivatamente respinto tale richiesta in ragione della riscontrata negativa personalità del prevenuto, secondo una valutazione insindacabile in questa sede. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il