Cassation appeal dismissed as inadmissible because the second instance court accepted a plea agreement. The court ruled that accepting a plea agreement precludes further review of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonino Raitano inadmissible without formalities. Raitano challenged the appellate court's decision to accept a plea agreement regarding cocaine possession, arguing a lack of motivation concerning the drug's destination. The court held that accepting a plea agreement in the second instance creates preclusive effects that bar any further judicial review, including on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Acceptance of a plea agreement by the second-instance court renders the case precluded, making any subsequent cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAITANO ANTONINO nato a GELA il 25/01/1990 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;Motivi della decisione Rilevato che RAITANO Antonino ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Gela di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di gr. 20, 36 lordi di cocaina) è stato recepito l'accordo delle parti sulla pena; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, il ricorrente ha, per l'appunto, dedotto un difetto di motivazione in ordine al mancato vaglio delle risultanze processuali ai fini della dimostrazione della destinazione a terzi dello stupefacente; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. in. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Erna4ele ,Salv , 2 D E POSI "I F A IN CANCELLI 14 2 23