Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis and excessive sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant failed to critically analyze the lower court's reasoning regarding criminal liability. The appellant argued against the reclassification of the offense and the increased sentence, but the court found no specific defects in the trial judges' justification. Consequently, the court held that the appeal sought a new evaluation of sentencing congruity, which falls within the discretionary power of the trial judge unless the penalty is excessively high compared to the statutory range.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 4 e 5 d.P.R. 309/1990; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible if it merely requests a new evaluation of sentencing congruity without providing a specific and detailed explanation of the reasoning, as the determination of the penalty is a matter of the trial judge's discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO MICHELE nato a CORATO il 22/12/1998 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato LORUSSO Michele ha proposto ricorso con difensore,avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Trani che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, stesso d.P.R. e riconosciuto le generiche, rideterminando la pena; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che, quanto all'affermazione di responsabilità, non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 dei 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); quanto al trattamento sanzionatorio, non operano il necessario confronto con le giustificazioni dei giudici del merito che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità, la graduazione della pena rientrando nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (frez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01), essendo, a tal fine, sufficiente l'adozione di espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01, in cui si è pure precisato che la media edittale va calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949-01, in cui il principio è stato affermato soprattutto nell'ipotesi in cui il parametro valutativo sia desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena); che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello