Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual or legal support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Marco Rubino inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a partial reform of his sentence regarding the treatment of recidivism, but the court found the grounds in the appeal were entirely generic. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and Rubino was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it is based on entirely generic grounds that lack specific factual or legal reasons supporting the requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO MARCO nato a PALERMO il 10/01/1995 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; • OSSERVA Rilevato che l'imputato RUBINO Marco ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata in punto trattamento sanzionatorio quella del GUP del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi del tutto generici, cui non sono correlate ragioni in fatto e in diritto a sostegno delle richieste (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emanuele Di Salvo s rb IN CA NCEL ER1A 1 4 DI IL C.