Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic merits arguments and upholds criminal penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the grievances were generic and merely reproduced arguments already rejected by the lower court on substantive grounds. The appellant argued against the criminal liability and sentencing, but the court found these issues belonged to the trial phase rather than the appellate review. Consequently, the decision upheld the original judgment's penalty and ordered the appellant to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must raise specific legal issues; generic grievances regarding the merits of the case are inadmissible, leaving the territorial judge's assessment of proportionality and sentencing intact.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGHO ESOSA (CUI 0599ELM) nato il 10/07/1995 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; ci t N. 121)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Esosa Agho avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Le doglianze sono inammissibili in quanto generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, esulando dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice territoriale in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla proporzionalità della stessa rispetto al disvalore del fatto, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consig estensore Il Priés