Italian court dismisses personal appeal by non-entitled party under new procedural law eliminating direct filing rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the personal appeal filed by Salvatore Zingone inadmissible without formalities. Although the appellant sought to reclassify the offense under Article 73, paragraph 5, of the Penal Code, the court noted that the new legislative framework removed the right for individuals to file appeals personally. Consequently, the court ruled that only legally authorized entities could submit such requests, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 co. 5 bis c.p.p.; Art. 1 comma 54 L. 103/2017: The personal filing of appeals is prohibited for non-entitled subjects under the new procedural regime, rendering such filings inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGONE SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 20/07/1990 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato ZINGONE Salvatore ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Torre Annunziata, ha riqualificato il fatto contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena e confermando nel resto la sentenza appellata; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 1 comma 54 I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che alla inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappe