Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49909/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49909/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49909/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSONE GIUSEPPE CUI:01LMN84 nato a NAPOLI il 13/01/1976 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 116) Il ricorso proposto dal difensore di Giuseppe Sassone avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di illecita detenzione di stupefacenti è inammissibile, perché contenente censure nc n consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 49909/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, è stato motivatamente accertato che il prevenuto fu visto e bloccato dagli operanti, dopo un breve inseguimento, in quanto notato nell'atto di ricevere una banconota del valore di 10 euro e di cedere un involucro di cellophane ad un'altra persona. L'imputato fu trovato in possesso della sostanza stupefacente oggetto di incriminazione, di cui stava tentando di liberarsi prima di essere arrestato. Le critiche a tale ricostruzione debordano nel merito e sono, pertanto, inammissibili nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
controllo della commisurazione della pena verdetto di colpevolezza diritto di ottenere una decisione garanzia di un equo processo godimento dei diritti civili principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSONE GIUSEPPE CUI:01LMN84 nato a NAPOLI il 13/01/1976 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 116)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal difensore di Giuseppe Sassone avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di illecita detenzione di stupefacenti è inammissibile, perché contenente censure nc n consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, è stato motivatamente accertato che il prevenuto fu visto e bloccato dagli operanti, dopo un breve inseguimento, in quanto notato nell'atto di ricevere una banconota del valore di 10 euro e di cedere un involucro di cellophane ad un'altra persona. L'imputato fu trovato in possesso della sostanza stupefacente oggetto di incriminazione, di cui stava tentando di liberarsi prima di essere arrestato. Le critiche a tale ricostruzione debordano nel merito e sono, pertanto, inammissibili nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Co liere estensore Il P