Cassation appeal dismissed; lack of translation does not invalidate sentence but delays appeal terms if requested.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Tuda Flamur inadmissible, ruling that the failure to translate the sentence into Albanese does not constitute a legal nullity. The defense argued the translation was missing, while the court cited consistent jurisprudence stating such omissions merely extend appeal deadlines if specifically requested. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The absence of a translation of a judgment into the language known by the defendant does not render the judgment null and void; it only suspends the running of appeal terms against the defendant if a specific request for translation was made.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDA FLAMUR (CUI 01MTETE) nato il 01/02/1971 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 115)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di Tuda Flamur ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen., eccependo violazione di legge e nullità della sentenza, stante la sua mancata traduzione in lingua comprensibile all'imputato (cittadino albanese). La censura proposta è manifestamente infondata, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra alcuna ipotesi di nullità, ma comporta soltanto, qualora vi sia stata specifica richiesta della traduzione, che i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (cfr.
Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Rv. 283965 - 01). All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 re estensor