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Ordinanza — n. 49905/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of confrontation with lower court's reasoning on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49905/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not confront the reasoning of the Palermo Court of Appeal. The appellant challenged the sentencing under the money laundering statute and the lack of generic mitigating circumstances, arguing procedural flaws. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and that cassation cannot substitute a new evaluation of penalty congruity.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot examine grounds of appeal that do not confront the reasoning of the lower court, and it cannot substitute its own evaluation of the congruity of the penalty which is within the discretion of the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of confrontation sentencing discretion money laundering generic mitigating circumstances allegazioni fattuali non credibili difetto di motivazione lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente articola due motivi di doglianza, con cui lamenta, rispettivamente/ vizio motivazionale in ordine al dinego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1182/2008
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILLARI PIETRO nato a PALERMO il 30/05/1975 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 110)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pietro Chiari ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 21 dicembre 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale cittadino il 21 dicembre 2021 in relazione al reato ex art. 73, co. D.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente articola due motivi di doglianza, con cui lamenta, rispettivamente/ vizio motivazionale in ordine al dinego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che il medesimo non si confronta con le argomentazioni esposte dalla Corte territoriale per affermare l'inammissibilità della richiesta avanzata in sede di gravame di merito con i motivi aggiunti, reputati del tutto svincolati dai motivi principali proposti. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Le doglianze, unicamente inerenti al trattamento sanzionatorio, non si confrontano con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte palermitana, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.

In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Sez. 3, n. 1182/2008). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis