Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49904/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court arguments regarding drug trafficking charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49904/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it failed to provide a critical analysis of the arguments presented by the lower courts. The appellant challenged a partial reform of the Foggia Tribunal's judgment, which recognized the continuity of the crime and redefined the sentence for drug trafficking offenses. The court ruled that the appeal was merely a repetition of complaints already addressed by the appellate court without substantive legal critique.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990; A cassation appeal is inadmissible if it lacks a critical analysis of the lower court's reasoning and merely repeats arguments already considered by the appellate judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis drug trafficking charges continuity of crime repetition of complaints traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, c.p.p.
pen.; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 3 n. 47660 del 9/10/2014
sez. 6 n. 51600 del 11/12/2019
Corte cost. n. 186/2000
277574-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONELLI NADIR nato a POZZUOLI il 16/07/1967 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato CARBONELLI Nadir ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Foggia, con riconoscimento del vincolo della continuazione e rideterminazione della pena, di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e all'art. 337, cod. pen.; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta congrua, oltre che coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, in base ai quali il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (sez.3, n. 47660 del 9/10/2014, Aiman, Rv. 261160-01; sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv. 277574-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emanu,ele Di Salvi, F Di\ TA, ';'CA1)1\9CS I 1:T- -