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Ordinanza — n. 49903/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to non-critical grounds and lack of critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49903/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Gallina and Ruggia inadmissible. Ruggia's appeal was rejected because it challenged a sentencing decision on grounds not deducible under the Code of Criminal Procedure, while Gallina's appeal failed due to a lack of necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, both appellants were condemned to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 606 comma 3 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if based on non-deducible grounds or lacking the required critical analysis of the lower court's arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-deducible grounds lack of critical analysis sentencing decision procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 73, d.P.R. n. 309/1990
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
309/1990; ritenuto che il ricorso del RUGGIA é inammissibile per causa che avrebbe potuto essere dichiarata anche senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 444 cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, trattandosi di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (incongruità del trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
pen.), proposto per motivi (incongruità del trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art.
Art. 1 comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
50, legge 103/2017 citata); ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di GALLINA è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, trattandosi di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (incongruità del trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALLINA GIOVANNI nato a SAVONA il 28/02/1968 RUGGIA STEFANO nato a SAVONA il 27/05/1979 avverso la sentenza del 20/01/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione Rilevato che GALLINA Giovanni e RUGGIA Stefano hanno preposto separati ricorsi per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Savona, con la quale è stata applicata ai predetti, su accordo delle parti, una pena per più ipotesi ai sensi dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che il ricorso del RUGGIA é inammissibile per causa che avrebbe potuto essere dichiarata anche senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, trattandosi di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (incongruità del trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, legge 103/2017 citata); ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di GALLINA è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo il giudice giustificato il provvedimento ablativo, sia pur in maniera semplificata, mediante il richiamo alla strumentalità dei beni rispetto alla commissione dei reati, sulla cui descrizione è sufficiente il richiamo al compendio probatorio, nel quale figurano intercettazioni telefoniche; alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentd delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello D E POSI \FA IN CANCLI .14 D