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Ordinanza — n. 49902/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and late procedural submissions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49902/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the lower court erred in fact-finding and evidence evaluation. The appellant challenged the conviction based on the calibration of the breathalyzer and the refusal of non-prosecution under Article 131-bis, which the court deemed matters of exclusive merit for the trial judge. Additionally, the request to convert the sentence into public utility work was dismissed as tardy, since it was not raised in the appeal act but only in a subsequent note, violating procedural rules on ex officio powers.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 597, comma 5, c.p.p.: Appeals are inadmissible if they contain impermissible censure on fact-finding and evidence assessment, or if new grounds are raised tardily without prior request in the appeal act.

Parole chiave

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inadmissible appeal fact-finding review evidence evaluation tardily raised ground ex officio power domanda d'asilo di rom motivi di cassazione azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.
Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZALI ROBERTO nato a FONTANELLATO il 14/12/1962 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 101)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal difensore di Roberto Azzali avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, è stato insindacabilmente accertato che l'etilometro utilizzato era stato regolarmente sottoposto a controlli per la verifica del suo funzionamento. Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. peri., la Corte di merito ha motivatamente valorizzato, al di là del precedente specifico a carico del prevenuto, l'elevato tasso alcolemico accertato e la conseguente elevata intrinseca pericolosità della condotta. Trattasi di una valutazione di merito insindacabile in questa sede. Infine, sulla mancata conversione della pena in lavori di pubblica utilità, è appena il caso di rilevare che lo stesso ricorrente ammette di non avere proposto tale censura nell'atto di appello ma solo in una successiva nota scritta, per cui il rilievo è pacificamente tardivo, non essendo stato neanche devoluto nell'impugnazione di merito il tema del trattamento sanzionatorio; né la Corte territoriale avrebbe potuto provvedervi d'ufficio, trovando nella specie applicazione il principio secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125 — 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Co liere estensore Il P