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Ordinanza — n. 49901/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49901/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49901/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISIBOR KENNEDY (CUI 01QR5NA) nato il 27/02/1978 avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 100) Il ricorso proposto da Isibor Kennedy avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità della censura proposta, che non rientra fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Infatti, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto sotto il profilo motivazionale si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invocata ipotesi attenuata del reato in contestazione, peraltro in assenza di ragioni specifiche a sostegno della doglianza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49901/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 100) Il ricorso proposto da Isibor Kennedy avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità della censura proposta, che non rientra fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Infatti, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto sotto il profilo motivazionale si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invocata ipotesi attenuata del reato in contestazione, peraltro in assenza di ragioni specifiche a sostegno della doglianza.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali perseguimento penale per diffamazione divieto di doppia punibilità accusa responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da Isibor Kennedy avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità della censura proposta, che non rientra fra quelle consentite dal vigente art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISIBOR KENNEDY (CUI 01QR5NA) nato il 27/02/1978 avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 100)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Isibor Kennedy avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità della censura proposta, che non rientra fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Infatti, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto sotto il profilo motivazionale si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invocata ipotesi attenuata del reato in contestazione, peraltro in assenza di ragioni specifiche a sostegno della doglianza.

Del resto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr.

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 — 01). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il C iere estensore