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Ordinanza — n. 49900/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court arguments regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49900/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it failed to provide a necessary critical analysis of the arguments presented in the lower court's decision. The appellant challenged the partial reform of a traffic conviction sentence, arguing against the application of mitigation under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the appeal was merely a repetition of complaints already addressed by the appellate judge without substantive legal critique.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it lacks a necessary critical analysis of the lower court's reasoning and consists merely of reiterated complaints already answered by the appellate judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis reiteration of complaints Article 131 bis Penal Code sentencing mitigation traffic offense recidivism procedural dismissal guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
116, codice strada, con recidiva nel biennio; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 131 bis, cod. pen.
Corte cost. n. 186/2000
38407 del 15/9/2021); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021
alla stregua di elementi certamente valorizzabili a tal fine (sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, F'sv.
n. 38407 del 15/9/2021
281922; n. 38407 del 15/9/2021); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO SALVATORE nato a TERMINI IMERESE il 18/12/1995 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; b. OSSERVA Rilevato che l'imputato NAPOLITANO Salvatore ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata in punto trattamento sanzionatorio quella del Tribunale di Termini Imerese di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116, codice strada, con recidiva nel biennio; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta, avendo giustificato il diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen. alla stregua di elementi certamente valorizzabili a tal fine (sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, F'sv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente aGabriella Cappello Emanuele