Sentenza — n. 49899/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAESE FERDINANDO nato a NAPOLI il 21/12/1965 avverso la sentenza del 25/02/2015 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto dalla difesa di Ferdinando Maese, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 116 cod. strada, muove alle seguenti considerazioni. La contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è (più) ) previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 49899/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto dalla difesa di Ferdinando Maese, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 116 cod. strada, muove alle seguenti considerazioni. La contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è (più) ) previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAESE FERDINANDO nato a NAPOLI il 21/12/1965 avverso la sentenza del 25/02/2015 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
97)
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalla difesa di Ferdinando Maese, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 116 cod. strada, muove alle seguenti considerazioni. La contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è (più) ) previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen.
Inoltre, la questione concernente la abolitio criminis è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). Ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone, ai sensi dell'art. 9, in pendenza di procedimento, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, trattandosi di fatto commesso in data 5.12.2012, non ancora prescritto alla data di entrata in vigore (6 febbraio 2016) del d.lgs. n. 8/2016.
Ne consegue che deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza emessa il 25 febbraio 2015 dal Tribunale di Napoli, nonché l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli V Sezione penale in data 9 maggio 2022 nei confronti del Maese Ferdinando, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Napoli, per quanto di competenza. Così deciso il