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Ordinanza — n. 49897/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49897/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49897/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JI JIANHUA nato il 19/09/1971 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Ji Jianhua avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 49897/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato logicamente (e, quindi, insindacabilmente) motivato con l'elevato pericolo derivante dai fatti accertati: il prevenuto veniva sorpreso alla guida di un veicolo, in ora notturna, in palese stato di ubriachezza, dopo avere urtato altro veicolo, cagionando così un incidente stradale che avrebbe potuto causare gravi danni alla persona. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza sanzioni penali responsabilità penale permesso di promuovere un procedimento penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
In particolare, il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JI JIANHUA nato il 19/09/1971 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

94)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Ji Jianhua avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato logicamente (e, quindi, insindacabilmente) motivato con l'elevato pericolo derivante dai fatti accertati: il prevenuto veniva sorpreso alla guida di un veicolo, in ora notturna, in palese stato di ubriachezza, dopo avere urtato altro veicolo, cagionando così un incidente stradale che avrebbe potuto causare gravi danni alla persona. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Con ere estensore Il P