Ordinanza — n. 49896/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDONE VINCENZO nato a SCAFATI il 27/08/1981 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Vincenzo Verdone avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. L'unico motivo di ricorso dedotto è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha respinto la richiesta difensiva di riqualificare la condotta criminosa nell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sulla scorta del non trascurabile quantitativo di sostanza, stupefacente rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato (83 grammi di hashish, 14 grammi di marijuana e un ulteriore involucro termosaldato contenente 1,5 grammi di marijuana) e della diversa tipologia di stupefacente detenuta, indicativa di attività organizzata non qualificabile come "piccolo spaccio".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 49896/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Trattasi di ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDONE VINCENZO nato a SCAFATI il 27/08/1981 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Vincenzo Verdone avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. L'unico motivo di ricorso dedotto è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha respinto la richiesta difensiva di riqualificare la condotta criminosa nell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sulla scorta del non trascurabile quantitativo di sostanza, stupefacente rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato (83 grammi di hashish, 14 grammi di marijuana e un ulteriore involucro termosaldato contenente 1,5 grammi di marijuana) e della diversa tipologia di stupefacente detenuta, indicativa di attività organizzata non qualificabile come "piccolo spaccio".
Trattasi di ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Cons e estensore Il Pr