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Ordinanza — n. 49889/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49889/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49889/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMITO VALENTINO nato a PALERMO 14/02/1995 avverso l'ordinanza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; '14 OSSERVA Rilevato che l'imputato ROMITO Valentino ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in abbreviato per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 quater cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale deil'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49889/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 11 quater cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale deil'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena remissione della pena gravi addebiti penali alleggerimento della pena adeguamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMITO VALENTINO nato a PALERMO 14/02/1995 avverso l'ordinanza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; '14 OSSERVA Rilevato che l'imputato ROMITO Valentino ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in abbreviato per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 quater cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale deil'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10[2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e senza neppure prospettare le ragioni in fatto qin dirittoa sostegno della richiesta; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emauele f)'; alto D l'. P O S [TATA CA :e Li i 4 Di 2