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Ordinanza — n. 49888/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49888/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49888/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHAMED (CUI 05MF662) nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso di Ali Mohamed avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata - unitamente a quella conforme di primo grado - risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne il riconoscimento della contestata recidiva, ravvisata in ragione della accentuata inclinazione a delinquere del reo per la omogeneità dei numerosi precedenti penali a suo carico, quasi tutti per cessione di sostanze stupefacenti, reati commessi a breve distanza temporale dalle precedenti condanne. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 49888/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Ali Mohamed avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata - unitamente a quella conforme di primo grado - risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne il riconoscimento della contestata recidiva, ravvisata in ragione della accentuata inclinazione a delinquere del reo per la omogeneità dei numerosi precedenti penali a suo carico, quasi tutti per cessione di sostanze stupefacenti, reati commessi a breve distanza temporale dalle precedenti condanne. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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alibi momento del reato domanda d'asilo tardiva domanda d'asilo di cittadino albanese richiedente l'asilo mongolo allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHAMED (CUI 05MF662) nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

72)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Ali Mohamed avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata - unitamente a quella conforme di primo grado - risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne il riconoscimento della contestata recidiva, ravvisata in ragione della accentuata inclinazione a delinquere del reo per la omogeneità dei numerosi precedenti penali a suo carico, quasi tutti per cessione di sostanze stupefacenti, reati commessi a breve distanza temporale dalle precedenti condanne. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Cons 'ere estensore Il Presiden