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Ordinanza — n. 49887/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49887/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49887/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZONE LUCA nato a TERMOLI il 20/01/1994 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato LANZONE Luca ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Larino di condanna del predetto per il reato di cui agli art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione e DE LUCA Antonio di gr. 0,40 di cocaina); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi meramente ripetitivi delle doglianze sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta; che, peraltro, il ricorrente ha inteso contestare la valutazione del materiale probatorio, in ipotesi di sentenze conformi di merito [in ordine ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione, con specifico riferimento alla valutazione del materiale probatorio, sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01, in cui si è ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice; sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, in cui si è riaffermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità, dalla contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, e quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sull'attendibilità, la credibilità, Io spessore della valenza probatoria del singolo elemento; sez. 5, n. 45537 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01]; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la ccindanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49887/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione e DE LUCA Antonio di gr. 0,40 di cocaina); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi meramente ripetitivi delle doglianze sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta; che, peraltro, il ricorrente ha inteso contestare la valutazione del materiale probatorio, in ipotesi di sentenze conformi di merito [in ordine ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione, con specifico riferimento alla valutazione del materiale probatorio, sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01, in cui si è ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice; sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, in cui si è riaffermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità, dalla contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, e quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sull'attendibilità, la credibilità, Io spessore della valenza probatoria del singolo elemento; sez. 5, n. 45537 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01]; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la ccindanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

Parole chiave

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esame nel merito riconsiderazione motivi di revisione censura dell'apprezzamento delle prove riapertura della pratica impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZONE LUCA nato a TERMOLI il 20/01/1994 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato LANZONE Luca ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Larino di condanna del predetto per il reato di cui agli art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione e DE LUCA Antonio di gr. 0,40 di cocaina); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi meramente ripetitivi delle doglianze sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta; che, peraltro, il ricorrente ha inteso contestare la valutazione del materiale probatorio, in ipotesi di sentenze conformi di merito [in ordine ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione, con specifico riferimento alla valutazione del materiale probatorio, sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01, in cui si è ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice; sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, in cui si è riaffermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità, dalla contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, e quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sull'attendibilità, la credibilità, Io spessore della valenza probatoria del singolo elemento; sez. 5, n. 45537 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01]; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la ccindanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Ema'nuele Di Saivo DE PO