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Ordinanza — n. 49884/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to critically analyze lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49884/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Irena Monika Ismailaj inadmissible. The appellant challenged her conviction for illegal possession of cocaine, arguing against the lower court's findings on joint criminal enterprise. The court rejected the appeal because it was not supported by a necessary critical analysis of the arguments presented in the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it is merely a complaint without a necessary critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility critical analysis requirement joint criminal enterprise cocaine possession conviction procedural dismissal partecipazione al reato detenzione di stupefacenti complicità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
10 di cocaina); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISMAILAJ IRENA MONIKA nato il 04/05/1988 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputata ISMAILAJ Irena Monika ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Spoleto di condanna della predetta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (concorso in detenzione illecita di gr. 10 di cocaina); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applic:arsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta con riferimento agli elementi fattuali indicativi della condotta di concorso; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gab